sentenza di cancellazione di pignoramento, non
definitiva, e rifiuto del Conservatore
Not. Pier Franco Princivalle
A giudizio dei colleghi e' legittimo il rifiuto da parte del
Conservatore dei RR.II. di effettuare la cancellazione di un pignoramento
ordinata con sentenza della Corte d'Appello in sede di giudizio di opposizione?
Il Conservatore giustifica il rifiuto con la non definitività della
sentenza stessa, in via analogica (posto che per i pignoramenti non esiste
alcuna norma specifica) con quanto previsto dall'art.2884 c.c. per le
ipoteche.
In effetti i termini per l'eventuale ricorso in Cassazione (peraltro
non ancora proposto) non sono scaduti; ma allora che significato avrebbe
l'articolo 373 c.p.c. che prevede che il "ricorso per cassazione non
sospende l'esecutività della sentenza"?
Not. Mario Lotta
La cancellazione di un provvedimento comunque giudiziale è sottoposto
al controllo, da parte del Conservatore, della cosa passata in giudicato come
per analogia risulterebbe dall'art. 2884, c.c., o forse meglio dall'art. 2668,
c. 1, c.c.
In materia di pignoramento, comunque, ove e' consono pensare ad un
provvedimento definitivo, si dovrebbe piuttosto fare ricorso alla decorrenza
dei termini per l'opponibilita' (art. 178, c.p.c.).
Se nel caso in esame il provvedimento della Corte d'Appello fosse una
sentenza, il ricorso per Cassazione non sospenderebbe l'esecuzione, ma non
credo si possa dire che renda il provvedimento definitivo.
Sulla base di quanto precede, il rifiuto sembra legittimo.
Rossana Lenzi, aggiunge
25.05.2002
Le cancellazioni di pignoramento sono disposte dal giudice con decreto
recante la dichiarazione da parte del cancelliere che non vi è stata
opposizione da parte di terzi.
Altrimenti un terzo qualsiasi potrebbe insinuarsi nella procedura di
pignoramento, anche se il debitore principale ha, per esempio, rinunciato.
A maggior ragione, ritengo, se il precedente processo di cognizione
non è definitivo.
A meno che, naturalmente, tu non ottenga un decreto derivante dalla
rinuncia, se c'è stata, al pignoramento.