sentenza di cancellazione di pignoramento, non definitiva, e rifiuto del Conservatore


 

Not. Pier Franco Princivalle

pprincivalle@notariato.it

 

A giudizio dei colleghi e' legittimo il rifiuto da parte del Conservatore dei RR.II. di effettuare la cancellazione di un pignoramento ordinata con sentenza della Corte d'Appello in sede di giudizio di opposizione?

 

Il Conservatore giustifica il rifiuto con la non definitività della sentenza stessa, in via analogica (posto che per i pignoramenti non esiste alcuna norma specifica) con quanto previsto dall'art.2884 c.c. per le ipoteche.

 

In effetti i termini per l'eventuale ricorso in Cassazione (peraltro non ancora proposto) non sono scaduti; ma allora che significato avrebbe l'articolo 373 c.p.c. che prevede che il "ricorso per cassazione non sospende l'esecutività della sentenza"?

 

 


 

Not. Mario Lotta

mliotta@notariato.it

 

La cancellazione di un provvedimento comunque giudiziale è sottoposto al controllo, da parte del Conservatore, della cosa passata in giudicato come per analogia risulterebbe dall'art. 2884, c.c., o forse meglio dall'art. 2668, c. 1, c.c.

 

In materia di pignoramento, comunque, ove e' consono pensare ad un provvedimento definitivo, si dovrebbe piuttosto fare ricorso alla decorrenza dei termini per l'opponibilita' (art. 178, c.p.c.).

 

Se nel caso in esame il provvedimento della Corte d'Appello fosse una sentenza, il ricorso per Cassazione non sospenderebbe l'esecuzione, ma non credo si possa dire che renda il provvedimento definitivo.

 

Sulla base di quanto precede, il rifiuto sembra legittimo.

 

 


 

Rossana Lenzi, aggiunge

rlenzi@notariato.it

25.05.2002

 

Le cancellazioni di pignoramento sono disposte dal giudice con decreto recante la dichiarazione da parte del cancelliere che non vi è stata opposizione da parte di terzi.

 

Altrimenti un terzo qualsiasi potrebbe insinuarsi nella procedura di pignoramento, anche se il debitore principale ha, per esempio, rinunciato.

 

A maggior ragione, ritengo, se il precedente processo di cognizione non è definitivo.

 

A meno che, naturalmente, tu non ottenga un decreto derivante dalla rinuncia, se c'è stata, al pignoramento.